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La Responsabilità dei condomini per le obbligazioni assunte dal condominio

Ci si chiede se per le obbligazioni contratte dall'amministratore nell'interesse dei condomini sussista una responsabilità parziaria o solidale dei condomini stessi. Le S.U. con la sentenza 8 Aprile 2008 n. 9148, negano in materia l'applicabilità della presunzione di solidarietà di cui all'art. 1294 c.c. escludendo, pertanto, che il fondamento della solidarietà possa essere rintracciato nell'art. 1294 c.c., ed affermano che ricorrerebbe, al contrario, la disciplina dettata dagli artt. 1295 c.c. e 752 c.c. a mente dei quali i coeredi concorrono al pagamento dei debiti ereditari in proporzione delle loro quote e l'obbligazione di uno dei coeredi in solido fra gli eredi si divide in proporzione delle quote ereditarie.A ben vedere ciò costituisce una netta rottura con l'orientamento fino a quel momento maggioritario secondo cui la responsabilità dei singoli condomini per le obbligazioni assunte dal "condominio" verso i terzi fosse di natura solidale in consideraizone del principio generale sancito dall'art. 1294 c.c. La sent. delle S.U. ha trovato di recente applicazione nella pronuncia 16920/09 in cui la Suprema Corte precisa che trattasi comunque di disciplina disponibile e dunque derogabile dale parti.

 

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